ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 4

In vigore dal 1 lug 1977
1. Un altro Stato Contraente non applicherà la pena salvo nel caso in cui, ai sensi della sua legislazione, l'atto, a seguito del quale è stata imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, e la persona, cui è stata imposta la pena, sia soggetta a pena se l'atto fosse stato commesso sul suo territorio. 2. Qualora la sentenza si riferisca a due o più reati, non tutti in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato che emana la sentenza dovrà specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-4

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