Convenzione›Parte II›Sez. 1
Art. 6
In vigore dal 1 lug 1977
L'esecuzione richiesta, in conformità alle disposizioni che precedono, non può essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui:
a) l'esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato richiesto;
b) lo Stato richiesto consideri il reato per il quale è stata pronunciata la condanna come avente natura politica o puramente militare;
c) lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, religione, nazionalità o di opinioni politiche;
d) l'esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato richiesto;
e) l'atto sia già oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto;
f) le autorità competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se è già in corso;
g) l'atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente;
h) lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna;
i) la richiesta si basi sull' e) e non soddisfi nessuna delle altre condizioni specificate in quell'articolo;
j) lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguire esso stesso la condanna;
k) l'età della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale da non permetterne il processo nello Stato richiesto;
l) la pena non possa essere applicata perché, ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, caduta in prescrizione;
m) nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza di diritti.
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