ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 6

In vigore dal 1 lug 1977
L'esecuzione richiesta, in conformità alle disposizioni che precedono, non può essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui: a) l'esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato richiesto; b) lo Stato richiesto consideri il reato per il quale è stata pronunciata la condanna come avente natura politica o puramente militare; c) lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, religione, nazionalità o di opinioni politiche; d) l'esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato richiesto; e) l'atto sia già oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto; f) le autorità competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se è già in corso; g) l'atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente; h) lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna; i) la richiesta si basi sull' e) e non soddisfi nessuna delle altre condizioni specificate in quell'articolo; j) lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguire esso stesso la condanna; k) l'età della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale da non permetterne il processo nello Stato richiesto; l) la pena non possa essere applicata perché, ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, caduta in prescrizione; m) nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza di diritti.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-6

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