Convenzione

Art. 10

In vigore dal 1 lug 1977
1. L'esecuzione sarà regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sarà competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative alla libertà condizionale. 2. Soltanto lo Stato richiedente avrà il diritto di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna. 3. Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di grazia.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-10

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