Convenzione
Art. 10
In vigore dal 1 lug 1977
1. L'esecuzione sarà regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sarà competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative alla libertà condizionale.
2. Soltanto lo Stato richiedente avrà il diritto di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna.
3. Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di grazia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-10