Convenzione

Art. 14

In vigore dal 1 lug 1977
Gli Stati Contraenti rinunceranno a chiedersi reciprocamente il rimborso di qualsiasi spesa derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo