Convenzione›Sez. 2
Art. 19
In vigore dal 1 lug 1977
1. Subordinatamente a quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, non verrà richiesta alcuna traduzione delle richieste nè dei documenti che le accompagnino.
2. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, o in quella lingua che esso stesso indicherà. Gli altri Stati Contraenti possono invocare la reciprocità.
3. Il presente articolo non comporterà alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la traduzione delle richieste e dei documenti aJ esse inerenti che possono essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano essere conclusi tra due o più Stati Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-19