ConvenzioneSez. 2

Art. 17

In vigore dal 1 lug 1977
Qualora lo Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo Stato richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare la presente Convenzione, esso richiederà le ulteriori informazioni necessarie. Esso può anche fissare un termine per il ricevimento di tali informazioni.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-17

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