ConvenzioneSez. 3

Art. 22

In vigore dal 1 lug 1977
Ogni condanna in contumacia e ogni ordinanza penale che non siano ancora stati oggetto di appello o d'opposizione possono, non appena siano state pronunciate, essere trasmesse allo Stato richiesto al fine di notifica ed eventuale esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-22

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