ConvenzioneSez. 3

Art. 26

In vigore dal 1 lug 1977
1. Se l'opposizione è esaminata nello Stato richiesto, la persona condannata verrà chiamata a comparire in quello Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato personalmente almeno 21 giorni prima della data dell'udienza. Questo termine può essere ridotto con il consenso della persona condannata. Il nuovo dibattimento verrà tenuto dinanzi al tribunale competente nello Stato richiesto, e in conformità alla procedura di tale Stato. 2. Se la persona condannata non dovesse comparire o non fosse rappresentata, in conformità con le leggi dello Stato richiesto, il tribunale dichiarerà l'opposizione nulla e priva di effetti. In tal caso, e se il tribunale respingesse l'opposizione, la condanna in contumacia e l'ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Se la persona condannata compare di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiesto, e se l'opposizione viene accolta, l'atto verrà giudicato come se fosse stato commesso in tale Stato. Tuttavia qualora l'azione penale fosse caduta in prescrizione, non sarà possibile esaminare il caso. La sentenza pronunciata nello Stato richiedente verrà considerata nulla e priva di effetto. 4. Qualsiasi azione al fine di intentare un processo o di istruirlo, intrapresa nello Stato che ha emanato la sentenza, in conformità alle sue leggi e regolamenti, avrà lo stesso valore nello Stato richiesto come se fosse stata intrapresa dalle autorità di tale Stato, a condizione che l'assimilazione non attribuisca a tali azioni una forza probante superiore a quella che terrà nello Stato richiedente.
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