Convenzione›Sez. 3
Art. 27
In vigore dal 1 lug 1977
Al fine dell'inoltro di un'opposizione e della susseguente procedura, la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale avrà diritto all'assistenza legale nei casi e alle condizioni prescritti dalla legge dello Stato richiesto e, ove opportuno, da quelle dello Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-27