ConvenzioneSez. 3

Art. 25

In vigore dal 1 lug 1977
1. Se l'opposizione è esaminata nello Stato richiedente, la persona verrà chiamata a comparire in tale Stato nel nuovo dibattimento del caso. Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato almeno 21 giorni prima della data della nuova udienza. Tale periodo può essere ridotto con consenso della persona condannata. Il nuovo dibattimento verrà tenuto presto il tribunale competente nello Stato richiedente e in conformità alla procedura di tale Stato. 2. Se la persona condannata non dovesse comparire o non fosse rappresentata, in conformità con le leggi dello Stato richiedente, il tribunale dichiarerà l'opposizione nulla e priva di effetti e la sua decisione sarà comunicata all'autorità competente dello Stato richiesto. La stessa procedura verrà seguita nel caso in cui il tribunale respingesse l'opposizione. In entrambi i casi, la condanna in contumacia e l'ordinanza penale verranno considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come emanate dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Se la persona condannata compare di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato richiedente, e se l'opposizione viene accolta, la richiesta di esecuzione verrà considerata nulla e priva di effetti.
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