Convenzione›Sez. 3
Art. 24
In vigore dal 1 lug 1977
1. Dopo che sia stata notificata la denuncia, in conformità all', la sola strada cui potrà far ricorso la persona condannata sarà l'opposizione. Tale opposizione verrà esaminata, a scelta della persona condannata, o dal tribunale competente nello Stato richiedente o da quello nello Stato richiesto. Qualora la persona condannata non esprima alcuna scelta, l'opposizione verrà esaminata dal tribunale competente nello Stato richiesto.
2. Per i casi specificati al paragrafo precedente, l'opposizione verrà accolta, se inoltrata all'autorità competente dello Stato richiesto, entro 30 giorni dalla data in cui è stata redatta la notifica. Questo periodo verrà calcolato in conformità alle pertinenti norme della legislazione dello Stato richiesto.
L'autorità competente di tale Stato dovrà notificare senza indugi all'autorità che ha presentato la richiesta di esecuzione.
Storico versioni
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