ConvenzioneSez. 3

Art. 23

In vigore dal 1 lug 1977
1. Qualora lo Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un'azione in merito alla richiesta per eseguire una ordinanza in contumacia o un'ordinanza penale, occorrerà notificare personalmente la persona condannata della decisione pronunciata nello Stato richiedente. 2. L'atto di notifica della persona condannata dovrà anche contenere le seguenti informazioni: a) che è stata presentata una richiesta d'esecuzione in conformità alla presente Convenzione; b) che la sola strada cui potrà far ricorso è un'opposizione, come previsto all' della presente Convenzione; c) che l'opposizione deve essere inoltrata a quell'autorità che sarà specificata, e che tale opposizione, al fine di poter essere accettata, dovrà conformarsi alle disposizioni dell' della presente Convenzione, e che la persona condannata può chiedere di essere ascoltata dalle autorità dello Stato che ha emanato la sentenza; d) che, ove non venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti, la sentenza, al fine della completa applicazione della presente Convenzione, verrà considerata come emanata dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Una copia della notifica dovrà essere inviata immediatamente all'autorità che ne ha richiesto l'esecuzione.
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