Convenzione›Sez. 2
Art. 18
In vigore dal 1 lug 1977
1. Le autorità dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorità dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione.
2. Le autorità dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno, trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi che la pena è stata eseguita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-18