Convenzione›Sez. 2
Art. 16
In vigore dal 1 lug 1977
La richiesta di esecuzione sarà corredata dell'originale, o di copia autenticata, della decisione di cui viene chiesta l'esecuzione e di tutti gli altri documenti necessari. L'originale, o la copia autenticata, di tutto o parte del fascicolo processuale verrà inviata allo Stato richiesto, su sua domanda. L'autorità competente dello Stato richiedente dovrà certificare la pena eseguibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-16