Convenzione

Art. 11

In vigore dal 1 lug 1977
1. Dal momento in cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l'esecuzione non può più dare avvio, esso stesso, all'esecuzione della condanna che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la sentenza può, tuttavia, dare avvio all'esecuzione di una condanna che comporti la privazione della libertà, qualora la persona condannata sia già detenuta nel territorio di tale Stato al momento della presentazione della richiesta. 2. Il diritto di esecuzione verrà riattribuito allo Stato richiedente: a) se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia informato circa la sua intenzione di intraprendere una azione relativamente alla richiesta; b) se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta; c) se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare esecuzione. Tale rinuncia sarà possibile solo se entrambi gli Stati interessati ne convengono, o se non è più possibile l'esecuzione nello Stato richiesto. In quest'ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato richiesto sarà vincolante.
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