Convenzione

Art. 9

In vigore dal 1 lug 1977
1. Una persona condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata trasferita nello Stato richiesto al fine dell'esecuzione della condanna non sarà processata, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi reato commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il reato per il quale è stata imposta la condanna da eseguirsi, nè può, per qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua libertà personale, salvo che nei seguenti casi: a) se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso dovrà essere all'uopo presentata, corredata di tutti i documenti pertinenti e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa dalla persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verrà dato quando il reato per cui è richiesto è di per sè soggetto ad estradizione ai sensi della legislazione dello Stato che richiede l'esecuzione o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della consistenza della pena; b) se la persona condannata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato in cui è stata trasferita, non lo abbia fatto entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto ritorno in quel territorio dopo averlo lasciato. 2. Lo Stato richiesto dell'esecuzione della condanna può, tuttavia, adottare qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo territorio, o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi incluso un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale di prescrizione.
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