ConvenzioneSez. 3

Art. 29

In vigore dal 1 lug 1977
Se la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale non fa opposizione, la decisione, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, verrà ritenuta essere stata emanata avendo ascoltato l'imputato.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-29

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