Convenzione›Sez. 4
Art. 34
In vigore dal 1 lug 1977
1. Una persona detenuta nello Stato richiesto, in conformità all', e che sia convocata a comparire dinanzi al tribunale competente nello Stato richiedente conformemente all' e seguito dell'opposizione che questa ha inoltrato, verrà trasferita a tale scopo nel territorio dello Stato richiedente.
2. Dopo il trasferimento, tale persona non verrà detenuta dallo Stato richiedente se si soddisfa la condizione posta all', paragrafo 2 a), o se lo Stato richiedente non chiede l'esecuzione di una nuova condanna. La persona trasferita sarà prontamente rinviata nello Stato richiesto, salvo che sia rimessa in libertà.
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