Convenzione›Sez. 4
Art. 36
In vigore dal 1 lug 1977
1. Se lo Stato richiedente ha chiesto l'esecuzione di una confisca di proprietà, lo Stato richiesto può procedere alla confisca temporanea della proprietà in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la confisca per atti simili.
2. La confisca verrà effettuata in conformità alle leggi dello Stato richiesto che determinerà anche le condizioni nelle quali la confisca potrà essere rimessa,
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-36