ConvenzioneSez. 5

Art. 37

In vigore dal 1 lug 1977
Una pena inflitta nello Stato richiedente non sara eseguita nello Stato richiesto salvo che in virtù di una decisione del tribunale dello Stato richiesto. Ciascuno Stato Contraente può, tuttavia, attribuire ad altre autorità il potere di prendere tali decisioni se la pena da eseguirsi è costituita solo da un'ammenda o una confisca e se tali decisioni sono suscettibili di appello a un tribunale.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-37

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