ConvenzioneSez. 4

Art. 33

In vigore dal 1 lug 1977
1. La persona condannata sarà trattenuta in custodia, in conformità alle leggi dello Stato richiesto; le leggi di tale Stato detteranno anche le condizioni in base alle quali la persona potrà essere posta in libertà. 2. La persona detenuta dovrà in ogni caso essere rimessa in libertà: a) dopo un periodo di detenzione pari a quello inflitto con la condanna; b) se è stato arrestato conformemente all', paragrafo 2, e lo Stato richiesto non ha ricevuto, entro 18 giorni dalla data dell'arresto, la richiesta corredata dei documenti specificati all'.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-33

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