Convenzione›Sez. 5
Art. 38
In vigore dal 1 lug 1977
Il caso dovrà essere portato dinanzi al tribunale o all'autorità che ne abbia i poteri ai sensi dell', se lo Stato richiesto ritiene opportuno intraprendere un'azione in merito alla richiesta di esecuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-38