Convenzione›Sez. 5
Art. 39
In vigore dal 1 lug 1977
1. Prima che un tribunale emetta una decisione circa una richiesta di esecuzione, la persona condannata dovrà avere la possibilità di dichiarare i suoi punti di vista. Dietro domanda, egli sarà ascoltato dal tribunale o per il tramite di lettere rogatorie o di persona. Una udienza di persona deve essere concessa in base ad espressa richiesta in tal senso presentata dall'imputato.
2. Il tribunale può, tuttavia, decidere circa l'accettazione della richiesta di esecuzione in assenza di una persona condannata che abbia richiesto di essere ascoltata personalmente ove questi sia detenuto nello Stato richiedente. In questo caso, qualsiasi decisione relativa alla sostituzione della pena, ai sensi dell', sarà aggiornata finché, a seguito del trasferimento della persona condannata nello Stato richiesto, questa non abbia avuto la possibilità di comparire dinanzi al tribunale.
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