Convenzione

Art. 43

In vigore dal 1 lug 1977
Qualora la persona condannata sia detenuta nello Stato richiedente essa dovrà, salvo diversamente previsto dalle leggi di tale Stato, essere trasferita nello Stato richiesto, non appena lo Stato richiedente abbia ricevuto notifica di accettazione della richiesta di esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-43

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