Convenzione
Art. 46
In vigore dal 1 lug 1977
1. Qualora la richiesta di esecuzione riguardi la confisca di un oggetto specifico, il tribunale o l'autorità, cui sono stati conferiti i poteri in base all', può ordinare la confisca di tale oggetto solo se tale confisca è autorizzata dalle leggi dello Stato richiesto relativamente allo stesso reato.
2. Tuttavia, il tribunale o l'autorità, cui sono stati conferiti i poteri in base all', può mantenere la confisca ordinata nello Stato richiedente, nel caso in cui tale pena non sia prevista dalle leggi dello Stato richiedente ma esse permettano l'imposizione di pene più severe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-46