Convenzione

Art. 50

In vigore dal 1 lug 1977
1. Se il tribunale ordina l'esecuzione della decadenza, esso ne determinerà la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non potrà superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato richiedente. 2. Il tribunale può ordinare che la decadenza venga eseguita rispetto solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o sospensione è stata pronunciata.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-50

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