Convenzione
Art. 47
In vigore dal 1 lug 1977
1. Il ricavato delle ammende e delle confische verrà pagato al Tesoro dello Stato richiesto senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terze parti.
2. La proprietà confiscata che sia di particolare interesse può essere rimessa allo Stato richiedente, dietro sua domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-47