Convenzione

Art. 49

In vigore dal 1 lug 1977
1. Qualora venga inoltrata una richiesta di esecuzione di una decadenza, tale decadenza imposta nello Stato richiedente può essere posta in atto nello Stato richiesto solo se la legge di quest'ultimo Stato permette la decadenza per il reato in questione. 2. Il tribunale investito del caso valuterà la opportunità di eseguire la decadenza nel territorio del proprio Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-49

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