Convenzione›Parte III›Sez. 1
Art. 54
In vigore dal 1 lug 1977
Se viene istituito un nuovo procedimento a carico di una persona che in un altro Stato Contraente è stata condannata per lo stesso atto, in tal caso qualsiasi periodo di privazione della libertà derivante dalla sentenza eseguita verrà dedotto dalla pena che possa essere imposta.
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