ConvenzioneParte IV

Art. 58

In vigore dal 1 lug 1977
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Per quanto riguarda uno Stato firmatario che depositi la ratifica o l'accettazione in un secondo tempo, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di accettazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-58

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