Convenzione›Parte IV
Art. 60
In vigore dal 1 lug 1977
1. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
2. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione o in qualsiasi data successiva, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali esso sia responsabile o in nome del quale sia autorizzato a assumere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può, rispetto a qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata conformemente alla procedura fissata all' della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-60