ConvenzioneParte IV

Art. 62

In vigore dal 1 lug 1977
1. Qualsiasi Stato Contraente può in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le disposizioni legali da includersi negli Allegati II o III della presente Convenzione. 2. Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali elencate negli Allegati II o III sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ove tale modifica renda inesatte le informazioni contenute in tali Allegati. 3. Qualsiasi modifica apportata agli Allegati II o III in applicazione del paragrafo precedente avrà effetto in ciascun Stato Contraente un mese dopo la data della loro modifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-62

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