ConvenzioneParte IV

Art. 67

In vigore dal 1 lug 1977
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione o adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all' di essa; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 2; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 4; f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell'; g) ogni riserva formulata in applicazione dell', paragrafo 1, e il ritiro di tale riserva; h) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 1; e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, paragrafo 2; i) ogni informazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo, paragrafo 2; j) ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in applicazione dell', paragrafo 2, o riguardante una legislazione uniforme introdotta in applicazione dell', paragrafo 3; k) ogni notifica ricevuta in applicazione dell' e la data in cui la denuncia avrà effetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-67

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo