Convenzione›Parte IV
Art. 67
In vigore dal 1 lug 1977
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio e a qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione o adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all' di essa;
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 2;
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 4;
f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell';
g) ogni riserva formulata in applicazione dell', paragrafo 1, e il ritiro di tale riserva;
h) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 1; e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, paragrafo 2;
i) ogni informazione ricevuta in applicazione dell', paragrafo 1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo, paragrafo 2;
j) ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi in applicazione dell', paragrafo 2, o riguardante una legislazione uniforme introdotta in applicazione dell', paragrafo 3;
k) ogni notifica ricevuta in applicazione dell' e la data in cui la denuncia avrà effetto.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-67