ConvenzioneParte IV

Art. 68

In vigore dal 1 lug 1977
La presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche autorizzate in base alla suddetta si applicheranno solo all'esecuzione di decisioni emanate dopo l'entrata in vigore della Convenzione tra gli Stati Contraenti interessati. In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a l'Aja, questo 28 giorno di maggio 1970, nella lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che resterà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti. (Seguono le firme).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-68

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo