Convenzione›Parte IV
Art. 65
In vigore dal 1 lug 1977
Il Comitato Europeo per i problemi del crimine del Consiglio d'Europa verrà tenuto informato circa l'applicazione della presente Convenzione e farà tutto quanto sia necessario per facilitare l'amichevole soluzione di qualsiasi difficoltà che possa derivare dalla sua esecuzione.
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