Convenzione›Parte IV
Art. 61
In vigore dal 1 lug 1977
1. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che si avvale di una o più delle riserve previste nell'Allegato I alla presente Convenzione.
2. Qualsiasi Stato contraente può interamente o parzialmente ritirare una riserva che abbia formulato in virtù del paragrafo precedente per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento.
3. Uno Stato Contraente che abbia formulato una riserva riguardo a una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di nessun altro Stato; esso può, tuttavia, se la sua riserva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia esso stesso accettata.
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