Convenzione›Parte IV
Art. 59
In vigore dal 1 lug 1977
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito riceveva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-59