Convenzione›Sez. 2
Art. 57
In vigore dal 1 lug 1977
Ciascun Stato Contraente adotterà le misure legislative in considerazione di qualsiasi sentenza penale europea, emanata avendo udito l'imputato, in modo da permettere l'applicazione di tutta o parte di una decadenza che le sue leggi prevedono per le sentenze emanate nel proprio territorio.
Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione.
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