Convenzione
Art. 52
In vigore dal 1 lug 1977
Lo Stato richiesto avrà il diritto di conferire alla persona condannata i diritti di cui è stata privata, in conformità ad una decisione adottata in applicazione della presente sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-52