Convenzione

Art. 48

In vigore dal 1 lug 1977
Se un'ammenda non può essere riscossa, un tribunale dello Stato richiesto può imporre una pena alternativa che comporti la privazione della libertà, se le leggi di entrambi gli Stati la prevedono per tali casi, a meno che lo Stato richiedente non abbia limitato la sua richiesta alla sola riscossione dell'ammenda. Se il tribunale decide di imporre una pena alternativa che comporti la privazione della libertà, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) se la conversione dell'ammenda in una pena che comporti la privazione della libertà sia già prevista o nella sentenza pronunciata nello Stato richiedente o direttamente dalle leggi di tale Stato, il tribunale dello Stato richiesto determinerà la natura e la durata di tale pena, in conformità alle norme fissate dalle proprie leggi. Se la pena che comporta la privazione della libertà già prevista nello Stato richiedente è inferiore al minimo che può essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato, il tribunale non sarà vincolato a tale minimo e imporrà una pena corrispondente alla pena prescritta nello Stato richiedente. Nel determinare la pena il tribunale non dovrà aggravare la situazione penale della persona condannata, come risulta dalla decisione emanata nello Stato richiedente. b) in tutti gli altri casi, il tribunale dello Stato richiesto convertirà l'ammenda in conformità alle proprie leggi, osservando i limiti prescritti dalle leggi dello Stato richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo