Convenzione
Art. 45
In vigore dal 1 lug 1977
1. Se la richiesta di esecuzione di un'ammenda o di una confisca di una somma di denaro viene accettata, il tribunale o l'autorità cui sono stati conferiti i poteri in base all', convertiranno l'ammontare in questione nella valuta dello Stato richiesto, al tasso di cambio vigente al momento in cui viene presa la decisione.
Fisserà, pertanto, l'ammontare dell'ammenda o della somma da confiscare, che tuttavia non dovrà superare l'ammontare massimo fissato dalle sue proprie leggi relativamente allo stesso reato; o, in mancanza di tale massimo, non dovrà superare l'ammontare massimo ordinariamente imposto nello Stato richiesto riguardo a un reato simile.
2. Tuttavia, il tribunale o l'autorità, cui sono stati conferiti i poteri in base all', può mantenere fino all'ammontare imposto nello Stato richiedente la condanna a una ammenda o alla confisca, qualora una tale pena non sia prevista dalle leggi dello Stato richiesto per lo stesso reato, ma ne siano previste di più severe. Lo stesso dicasi se la pena imposta nello Stato richiedente superi il massimo stabilito dalle leggi dello Stato richiesto per lo stesso reato, ma tali leggi permettano l'imposizione di pene più severe.
3. Qualsiasi facilitazione rispetto al tempo di pagamento o al pagamento rateale, concessa nello Stato richiedente verrà rispettata nello Stato richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-45