Convenzione›Sez. 5
Art. 40
In vigore dal 1 lug 1977
1. Il tribunale o, nei casi previsti all', l'autorità cui lo stesso ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare:
a) che la pena della quale è richiesta l'esecuzione sia stata imposta attraverso una sentenza penale europea;
b) che siano soddisfatti i requisiti dell';
c) che la condizione prevista all' a) non si verifichi o non precluda l'esecuzione;
d) che l'esecuzione non sia preclusa in base all';
e) che, nel caso di una condanna in contumacia o di un'ordinanza penale, i requisiti della sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti.
2. Ogni Stato Contraente può assegnare al tribunale, o all'autorità che ne abbia i poteri ai sensi dell', il compito di esaminare altre condizioni per l'esecuzione prevista dalla presente Convenzione.
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