Convenzione›Parte IV
Art. 66
In vigore dal 1 lug 1977
1. La presente Convenzione resterà in vigore indefinitamente.
2. Qualsiasi Stato Contraente può, per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Storico versioni
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