ConvenzioneParte IV

Art. 66

In vigore dal 1 lug 1977
1. La presente Convenzione resterà in vigore indefinitamente. 2. Qualsiasi Stato Contraente può, per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-66

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo