Convenzione›Parte IV
Art. 58
58 / 68In vigore dal 1 lug 1977
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Per quanto riguarda uno Stato firmatario che depositi la ratifica o l'accettazione in un secondo tempo, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di accettazione.
Storico versioni
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