Convenzione›Sez. 3
Art. 30
In vigore dal 1 lug 1977
Le disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicabili in materia di ristabilimento nella situazione antecedente, se la persona condannata, per motivi indipendenti dalla sua volontà, ha mancato di rispettare le scadenze fissate negli o di comparire personalmente all'udienza fissata per il nuovo esame del caso.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-30