Convenzione›Sez. 4
Art. 32
In vigore dal 1 lug 1977
1. Quando lo Stato richiedente ha chiesto l'esecuzione, lo Stato richiesto può arrestare la persona condannata:
a) se, in conformità alle leggi dello Stato richiesto, il reato è tale da autorizzare la detenzione preventiva; e
b) se sussiste il pericolo di latitanza o, nel caso di una condanna in contumacia, il pericolo di occultamento di prove.
2. Quando lo Stato richiedente annuncia la sua intenzione di chiedere l'esecuzione, lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato richiedente, procedere all'arresto della persona condannata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai commi a) e b) del paragrafo precedente. La suddetta domanda dovrà dichiarare il reato che ha implicato la condanna e il tempo e luogo della sua perpetrazione, e dovrà contenere una descrizione la più accurata possibile della persona condannata. Dovrà inoltre contenere una breve dichiarazione dei fatti sui quali si basa la condanna.
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