ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 2

In vigore dal 1 lug 1977
La presente parte si applica a: a) pene che comportano la privazione della libertà; b) ammende o confische; c) decadenza di diritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo