ConvenzioneTitolo VI

Art. 26

In vigore dal 13 giu 1976
Ogni Stato contraente può, per motivi inerenti alla sua sicurezza o ad altri interessi pubblici di rilevante importanza, dichiarare inapplicabili nel tempo o nello spazio le disposizioni della presente Convenzione o gli accordi previsti all', comma 4. L'altro Stato contraente dovrà esserne immediatamente informato per iscritto e per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo