ConvenzioneTitolo VI

Art. 28

In vigore dal 13 giu 1976
1. La presente Convenzione dovrà essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna. 2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese seguente allo scambio dei documenti di ratifica. 3. La Convenzione è stipulata a tempo indeterminato. Essa potrà essere denunciata per iscritto e per via diplomatica, in qualsiasi momento, e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la denuncia 4. In caso di denuncia, gli Stati contraenti inizieranno subito trattative per una nuova regolamentazione della materia oggetto della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Roma il 29 marzo 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria MARIO PEDINI MAX LOEWENTHAL CHLUMECKY Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-28

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