Convenzione›Titolo VI
Art. 25
In vigore dal 13 giu 1976
1. Una Commissione mista italo-austriaca, da costituirsi il più presto possibile, avrà il compito:
1) di preparare gli accordi previsti all', comma 4 e di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
2) di elaborare proposte per la soluzione delle difficoltà che potessero eventualmente derivare dalla interpretazione e applicazione della presente Convenzione.
2. Detta Commissione sarà composta da otto membri; ogni Stato contraente ne designa quattro.
Essa sceglierà il suo Presidente alternativamente fra i membri italiani ed i membri austriaci. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.
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