ConvenzioneTitolo VI

Art. 25

In vigore dal 13 giu 1976
1. Una Commissione mista italo-austriaca, da costituirsi il più presto possibile, avrà il compito: 1) di preparare gli accordi previsti all', comma 4 e di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione; 2) di elaborare proposte per la soluzione delle difficoltà che potessero eventualmente derivare dalla interpretazione e applicazione della presente Convenzione. 2. Detta Commissione sarà composta da otto membri; ogni Stato contraente ne designa quattro. Essa sceglierà il suo Presidente alternativamente fra i membri italiani ed i membri austriaci. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-25

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